Su un pieno di gasolio da 80 € IVA inclusa per un veicolo di turismo, l'azienda può recuperare circa 11 € di IVA. Moltiplicato per una flotta di 50 veicoli e centinaia di pieni l'anno, l'importo diventa significativo. È anche spesso sottosfruttato, per mancanza di conoscenza delle regole esatte. La IVA detraibile sul carburante in azienda segue tassi precisi, che dipendono dal tipo di veicolo (turismo o commerciale) e dal carburante utilizzato (benzina, gasolio, elettricità, GPL). Questi tassi sono codificati nel BOFiP (BOI-TVA-DED-30-30-40-20210224) e non sono evoluti dall'allineamento benzina/gasolio del 2022,[1] con l'eccezione di un rescrit fiscale (risposta vincolante dell'amministrazione) dell'aprile 2025 sui veicoli di turismo con contropartita. Questa guida presenta le regole applicabili nel 2026, le condizioni da rispettare e le trappole da evitare.
- I veicoli di turismo (menzione VP sulla carta di circolazione) recuperano l'80 % dell'IVA su benzina e gasolio, contro il 100 % per i veicoli commerciali (VU).
- L'elettricità è detraibile al 100 % qualunque sia la categoria del veicolo: è l'unico carburante interamente detraibile per un VP.
- Il cumulo IVA carburante + parametro chilometrico forfettario è vietato: i due meccanismi si escludono a vicenda.
Tabella dei tassi di recupero IVA per carburante e veicolo
La regola di base è semplice: i veicoli concepiti per il trasporto di persone (menzione VP sulla carta di circolazione) subiscono una limitazione parziale del diritto alla detrazione. I veicoli commerciali (VU, camion, furgoni) beneficiano di una detraibilità totale. Benzina e gasolio sono allineati dal 2022 e seguono gli stessi tassi.
| Carburante | VP (veicolo di turismo) | VU (commerciale) |
|---|---|---|
| Benzina (SP95, SP98) | 80 % | 100 % |
| Gasolio / Diesel | 80 % | 100 % |
| Superetanolo E85 | 80 % | 100 % |
| GPL (stato gassoso) | 50 % | 100 % |
| GNV (gas naturale per veicoli) | 100 % | 100 % |
| Elettricità (ricarica) | 100 % | 100 % |
Esempio di calcolo: per 100 € IVA esclusa di gasolio in un VP, l'IVA fatturata è di 20 € (aliquota normale 20 %). L'azienda può recuperare 20 € × 80 % = 16 €. I 4 € restanti vanno in costi non deducibili. Per lo stesso pieno in un commerciale: 20 € recuperati integralmente.
L'IVA si applica in Francia sul prezzo al netto d'imposta del carburante, TICPE inclusa (l'accisa francese sui prodotti energetici), il che gonfia la base imponibile. Il recupero della TICPE è un meccanismo distinto, cumulabile con l'IVA per le flotte di trasporto professionale.
Caso particolare: l'elettricità detraibile al 100 %
L'elettricità beneficia di un regime derogatorio favorevole: l'IVA è detraibile al 100 % anche per i veicoli di turismo. È un incentivo fiscale reale per le flotte che impegnano la propria transizione energetica. Un veicolo elettrico di tipo VP consuma, secondo i modelli, da 15 a 25 kWh per 100 km. Su una flotta che ricarica in azienda o su colonnine pubbliche con fatturazione, l'IVA detraibile al 100 % rappresenta un guadagno misurabile.
Condizione: la ricarica deve essere documentata da una fattura con indicazione dell'IVA. I ticket anonimi di colonnina senza IVA visibile (pagamento con carta grand public) non permettono il recupero. Privilegiate gli abbonamenti professionali con fatturazione mensile (GIREVE, Chargemap Business, Beev) che emettono fatture conformi.
Il GNV (gas naturale per veicoli) beneficia anch'esso della detraibilità al 100 % per i VP, un vantaggio spesso poco conosciuto per le flotte di trasporto e logistica che operano veicoli a GNV.
Passare da un VP benzina a un VP elettrico trasforma la detraibilità IVA da 80 % a 100 %. Su una flotta di 50 veicoli con 5 000 € IVA esclusa di carburante l'anno ciascuno, il guadagno di IVA detraibile è di 50 000 € × 20 % × 20 punti = 2 000 € supplementari l'anno, in aggiunta agli altri vantaggi fiscali dell'elettrico.
Condizioni da rispettare per detrarre l'IVA
Il recupero dell'IVA sul carburante è possibile solo a tre condizioni cumulative, tratte dal BOFiP (BOI-TVA-DED-30-30-40-20210224):
1. Uso professionale del tragitto. L'IVA è detraibile solo sul carburante consumato durante tragitti legati all'attività professionale (appuntamento cliente, cantiere, consegna, spostamento tra siti). I tragitti casa-lavoro sono considerati privati e non danno diritto a detrazione. Per un veicolo a uso misto (professionale e personale), solo la quota professionale è detraibile, il che suppone tenere un registro di bordo o utilizzare uno strumento telematico che distingua i chilometri professionali dai chilometri personali.
2. Giustificativo conforme. La fattura o il ticket del carburante deve indicare l'importo netto, l'aliquota IVA e l'importo dell'IVA. Una fattura senza IVA visibile (caso di alcune carte carburante grand public o di pagamenti in contanti) non permette il recupero. Le carte carburante professionali generano estratti mensili conformi alla DGFiP, il che semplifica il recupero in massa.
3. Archiviazione. I giustificativi devono essere conservati per i controlli fiscali. Il termine di prescrizione per l'IVA è di 3 anni. Le fatture dematerializzate sono accettate a condizione di un'archiviazione a valore probatorio (firma elettronica o pista di controllo affidabile).
Parametro chilometrico e IVA: due meccanismi incompatibili
Il parametro chilometrico forfettario (usato per rimborsare i dipendenti che utilizzano il proprio veicolo personale) e il recupero dell'IVA sul carburante si escludono a vicenda. Questo punto è codificato nel BOFiP (BOI-TVA-DED-30-30-20-20250723) e non esiste eccezione.
In pratica: se l'azienda rimborsa un collaboratore sulla base del parametro chilometrico, non può anche recuperare l'IVA sul carburante di quello spostamento. Il parametro chilometrico integra già una compensazione forfettaria che copre il carburante. Detrarre l'IVA in più costituirebbe una doppia detrazione. Al contrario, se l'azienda usa una carta carburante pro e paga direttamente il carburante, il parametro chilometrico non si applica e l'IVA è detraibile secondo i tassi della tabella sopra.
Per le flotte equipaggiate con carte carburante dedicate, la logica è chiara: è l'azienda che paga il carburante, l'IVA è detraibile, e i rimborsi ai collaboratori avvengono solo per le spese non coperte (taxi, pedaggi, ecc.). Vedete il nostro confronto carta carburante vs indennità chilometriche.
Rescrit fiscale dell'aprile 2025: VP con contropartita
Un rescrit fiscale del 30 aprile 2025 (BOI-RES-TVA-000161) ha introdotto un'evoluzione notevole per i veicoli di turismo.[2] Da allora, è possibile recuperare la totalità dell'IVA su un veicolo di turismo, carburante incluso, se l'utilizzatore (dipendente o dirigente) versa una contropartita identificabile per il proprio uso privato.
In concreto: se l'azienda fattura al collaboratore un canone mensile per l'uso privato del veicolo aziendale, questo canone costituisce una contropartita che elimina l'esclusione dal diritto alla detrazione. L'amministrazione fiscale valida in questo caso un recupero di IVA al 100 % sull'insieme dei costi del veicolo (acquisto, manutenzione, carburante). Questo meccanismo va usato con precisione, documentando formalmente la contropartita nel contratto di messa a disposizione del veicolo. Consultate un commercialista prima di modificare le pratiche in corso.
Questo rescrit si articola con le regole sul beneficio in natura del veicolo aziendale. I due meccanismi vanno calibrati insieme per evitare un accertamento sull'una o sull'altra voce.
Domande frequenti
Riferimenti
- BOFiP, BOI-TVA-DED-30-30-40 : Produits petroliers, bofip.impots.gouv.fr: tassi di detraibilità IVA carburante per tipo di veicolo; allineamento benzina/gasolio dal 2022. ↩
- Swapn / L'expert-comptable, TVA recuperable sur le carburant : Guide 2026, swapn.fr + l-expert-comptable.com: rescrit fiscale del 30 aprile 2025 BOI-RES-TVA-000161: VP con contropartita identificabile. ↩
Fiscalità veicoli e flotte: IVA carburante, ex-TVS, beneficio in natura e TICPE: tutti i temi fiscali delle flotte sono trattati nella guida completa alla fiscalità aziendale.